NUOVA DISCIPLINA REGIONALE DELLE COMMISSIONI LOCALI VALANGHE

La normativa in vigore, sia nazionale che regionale, attribuisce alla Regione e al Sindaco del Comune specifiche competenze nella gestione del rischio idrogeologico ai fini della previsione e della prevenzione di frane, inondazione e valanghe. In ambito regionale il pericolo valanghe rappresenta, nei mesi invernali, la tipologia di rischio più comune.
La legge regionale 17 marzo 1992, n. 9 Norme in materia di esercizio ad uso pubblico di piste di sci, stabiliva che il Comune territorialmente competente istituisse una Commissione con il compito di esprimere, su richiesta del direttore delle piste e comunque ove ritenuto opportuno, pareri tecnici sulla sicurezza delle piste stesse ai fini della loro apertura al pubblico, in relazione al pericolo di distacco di valanghe.
Nel corso degli anni queste Commissioni hanno svolto sempre più una funzione preparatoria e consultiva di protezione civile a vantaggio del Sindaco chiamato ad emanare, quando necessario, i provvedimenti di tutela urgente dell’incolumità pubblica in relazione alla stabilità del manto nevoso. Con l’evoluzione delle attività di prevenzione dei rischi è nata quindi l’esigenza di definire le funzioni e di inquadrare l’attività delle Commissioni locali valanghe nell’organizzazione di protezione civile. L’esperienza degli ultimi anni ha inoltre dimostrato come sia importante poter contare, a livello locale, su tecnici in grado di valutare le condizioni nivometeorologiche e lo stato di stabilità delle masse nevose, al fine di meglio assicurare la gestione delle situazioni di pericolo sul territorio di competenza.
Con la nuova legge regionale 4 agosto 2010, n. 29 Disposizioni in materia di Commissioni locali valanghe l’Amministrazione regionale ha voluto migliorare e integrare la disciplina, la composizione, le funzioni e le modalità di funzionamento delle Commissioni locali valanghe.
La legge prevede che siano istituite 17 commissioni locali valanghe nei Comuni e nei raggruppamenti di Comuni a maggior rischio valanghivo, che supportino l’attività dei Sindaci nell’adozione di eventuali provvedimenti da assumere in relazione al grado di pericolo e forniscano all’Ufficio neve e valanghe della Regione informazioni e dati sullo stato della neve. Per poter svolgere questi compiti, i componenti delle Commissioni devono possedere specifiche competenze tecniche, che ogni anno sono aggiornate mediante appositi corsi di formazione. Per favorire l’organizzazione e il funzionamento delle Commissioni è prevista inoltre l’erogazione di contributi finanziari ai Comuni interessati.
Con questa legge si è quindi proseguito nell'azione di miglioramento delle condizioni di sicurezza per i diversi rischi di natura idrogeologica, mediante la creazione di strutture tecniche, altamente qualificate, distribuite sul territorio regionale e in grado di fornire un ausilio specialistico ai Sindaci, per gestire il pericolo valanghe in modo più efficace e tempestivo.