Norme per l'esercizio degli impianti termici

In tutti i condomini ciascun condomino o locatario può richiedere, a proprie spese, agli enti preposti al controllo, che venga verificato il rispetto delle disposizioni previste dal D.P.R. 412 del 26 agosto 1993; inoltre l'amministratore è tenuto ad esporre, presso ogni impianto termico centralizzato, una tabella concernente:

  • l'indicazione del periodo di esercizio dell'impianto termico e dell'orario di attivazione giornaliera prescelto;
  • le generalità e il domicilio del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico.
  • Nel caso di condomini, per quanto riguarda l'esercizio e la manutenzione dell'impianto termico, il D.P.R. 412 del 26 agosto 1993 individua un unico responsabile che si identifica con il proprietario dell'unità immobiliare o con l'amministratore oppure con un terzo da essi delegato.
    L'amministratore può decidere se assumersi tale responsabilità; in caso contrario deve proporre all'assemblea di condominio la nomina di un "terzo responsabile", così come definito dal D.P.R.. Nel caso di alloggi dotati di impianti termici individuali l'occupante dell'alloggio stesso subentra, per la durata dell'occupazione, alla figura del proprietario.
    Il "terzo responsabile", persona fisica o giuridica, deve rispondere a requisiti di idonea competenza tecnica (legge 46 del 5 marzo 1990); nel caso di impianti con potenza termica superiore a 350kW, ed in ogni caso per gli impianti termici di edifici di proprietà pubblica o ad uso pubblico, deve possedere ulteriori qualificazioni (ad esempio l'iscrizione ad un elenco equivalente all'Albo Nazionale Costruttori, oppure la certificazione di qualità ai sensi delle norme UNI EN ISO 9000).

    Documentazione della manutenzione

    Si delineano in base alla tipologia di insediamento due classi di impianti:

    • gli impianti centralizzati
    • gli impianti autonomi

    mentre si definiscono due classi di potenza per quanto concerne la compilazione della documentazione relativa alle attività manutentive:

    • impianti con potenza inferiore a 35 kW per i quali deve essere compilato il "libretto di impianto";
    • impianti con potenza uguale o superiore a 35 kW per i quali esiste il "libretto di centrale".

    Su ognuno dei libretti (a seconda della potenza dell'impianto) deve essere riportato il nominativo del responsabile dell'esercizio e della manutenzione, il quale appone la propria firma, accettando quindi la funzione. La compilazione iniziale del libretto nel caso di impianti termici installati o ristrutturati dopo il 1° agosto 1994 deve essere effettuata dall'installatore.
    Per gli impianti esistenti la compilazione è effettuata dal responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico, il quale vi riporta anche i risultati delle verifiche periodiche.
    Gli impianti termici dotati di macchine e sistemi diversi dai generatori di calore (caldaia), quali ad esempio le pompe di calore, le centrali di cogenerazione al servizio degli edifici, gli impianti di climatizzazione invernale mediante sistemi solari attivi, de vono essere muniti di "libretto di centrale" predisposto dall'installatore o, per gli impianti esistenti, dal responsabile dell'esercizio e della manutenzione.

     



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