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Definizioni
Per meglio comprendere quanto verrà espresso nel seguito è opportuno chiarire alcuni termini fondamentali che verranno spesso utilizzati.
Si intende:
- per "edificio", un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti, dispositivi tecnologici ed arredi che si trovano al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l'ambiente esterno, il terreno, altri edifici;
- per "edificio di proprietà pubblica", un edificio di proprietà dello Stato, delle Regioni, degli Enti Locali, nonché di altri Enti Pubblici, anche economici, destinato sia allo svolgimento delle attività dell'Ente, sia ad altre attività o usi, compreso quello di abitazione privata;
- per "edificio adibito ad uso pubblico", un edificio nel quale si svolge, in tutto o in parte, l'attività istituzionale di Enti pubblici;
- per "edificio di nuova costruzione", un edificio per il quale la richiesta di concessione edilizia sia stata presentata successivamente al 1° agosto 1994;
- per "climatizzazione invernale", l'insieme di tutte le funzioni atte ad assicurare, il benessere degli occupanti degli edifici nel periodo invernale;
- per "impianto termico", un impianto tecnologico destinato alla climatizzazione degli edifici con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi; sono quindi compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento, mentre non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari; tali apparecchi esulano quindi dall'ambito di applicazione della normativa di cui al D.P.R.;
- per "impianto termico di nuova installazione", un impianto termico installato in un edificio di nuova costruzione o in un edificio o porzione di edificio che ne era privo, realizzato dopo il 1° agosto 1994;
- per "manutenzione ordinaria dell'impianto termico" le operazioni specificatamente previste nei libretti d'uso e manutenzione delle varie apparecchiature che possono essere effettuate in luogo e che comportino l'impiego di attrezzature e di materiali di consumo d'uso corrente;
- per "manutenzione straordinaria dell'impianto termico", gli interventi atti ad eliminare anomalie dell'impianto mediante il ricorso a riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi o componenti dell'impianto termico;
- per "proprietario dell'impianto termico", chi è proprietario, in tutto o in parte, dell'impianto termico; nel caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio e nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche gli obblighi e le responsabilità sono da intendersi riferiti agli Amministratori;
- per "ristrutturazione di un impianto termico", gli interventi volti a trasformare l'impianto termico che comportino la modifica sia dei sistemi di produzione che di distribuzione del calore; rientrano in questa categoria anche la trasformazione di un impianto termico centralizzato in impianti termici individuali;
- per "sostituzione di un generatore di calore", la rimozione di un vecchio generatore e l'installazione di un altro nuovo destinato ad erogare energia termica alle medesime utenze;
- per "esercizio e manutenzione di un impianto termico", il complesso di operazioni che comporta: conduzione e controllo, manutenzione ordinaria e straordinaria;
- per "terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico", la persona fisica o giuridica che, abilitata ai sensi della legge 46 del 5 marzo 1990, art. 1, punto C, e per impianti con potenza superiore ai 350 kW possieda ulteriori qualificazioni, si occupa dell'esercizio, della manutenzione e degli interventi necessari al contenimento dei consumi energetici;
- per "potenza termica" i valori dichiarati e garantiti dal costruttore per il regime di funzionamento continuo; tali valori si possono rilevare sia dalla targhetta posta sul generatore di calore (caldaia), sia dal libretto di istruzione e manutenzione che accompagna il generatore, sia dal libretto di centrale o di impianto (unicamente per impianti installati dopo il 1° agosto 1994). L'unità di misura utilizzata è il kW. Qualora i dati in possesso fossero espressi in kCal/h si possono ricavare i valori in kW semplicemente moltiplicando il valore in kCal/h per il coefficiente 1,163 e dividendo per 1000. Così ad esempio 30.100 kCal/h corrispondono a 35 kW;
- per "rendimento" di un generatore di calore il rapporto tra la potenza erogata dal generatore e quella fornita al generatore con il combustibile. Questo valore sempre in feriore ad 1 misura la capacità della caldaia a trasformare l'energia contenuta nel combustibile in energia di sponibile per la climatizzazione. Quanto più il rendimento è basso tanto più elevate sono le perdite; quindi utilizzando generatori ad alto rendimento, riscalderemo di più la casa consumando meno combustibile o meglio sprecandone meno!
- per "gradi giorno" di una località, la somma delle differenze tra la temperatura dell'ambiente, convenzionalmente fissata a 20° C, e la temperatura media esterna giornaliera.