ricorso alla Corte di giustizia tributaria

Qualora il contribuente, per fondate ragioni, ritenga di non dover pagare, in tutto o in parte gli importi addebitati con un atto di accertamento, o iscritti a ruolo e contestati con una cartella di pagamento, può proporre ricorso alla competente Corte di giustizia tributaria di primo grado di Aosta.

Quando presentarlo: il ricorso deve essere presentato entro 60 giorni dalla data di notifica dell'avviso di accertamento o della cartella esattoriale, tenendo conto che il conteggio dei giorni è sospeso nel periodo che va dal 1° agosto al 31 agosto di ogni anno. Se l’importo contestato è pari o superiore a euro 3.000,00, esclusi gli interessi e le sanzioni, la parte deve essere obbligatoriamente assistita da un difensore appartenente a una delle categorie indicate nell’articolo 12, comma 2, del D.lgs. 546/1992.

A chi presentarlo: il ricorso deve essere intestato alla Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Aosta e notificato alla Regione Autonoma Valle d'Aosta - Avvocatura regionale - Piazza Deffeyes, 1 - 11100 Aosta.

Come notificare il ricorso: la notifica alla Regione è da effettuarsi a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo: avvocatura@pec.regione.vda.it.

Nelle controversie di valore fino a 3.000 euro, se il contribuente sta in giudizio senza assistenza tecnica, la notifica può avvenire anche tramite:

a) ufficiale giudiziario (articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile);

b) consegna diretta all’Avvocatura regionale che rilascia la relativa ricevuta;

c) spedizione con plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento.

 

Costituzione in giudizio: entro 30 giorni dalla proposizione del ricorso, a pena di inammissibilità, il contribuente deve costituirsi in giudizio.

Ai fini della costituzione in giudizio, il contribuente deve depositare il proprio fascicolo mediante il Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (S.I.Gi.T.), cui si accede dal Portale della Giustizia tributaria (www.giustiziatributaria.gov.it). .

Contributo unificato: Prima della costituzione in giudizio è dovuto il contributo unificato (art. 13, comma 6 quater, del d.P.R. 115/2002) in base al valore della controversia. 

La parte che perde in giudizio è condannata a pagare le spese.

 



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