Autorizzazioni impianti fonti rinnovabili (PAGINA IN AGGIORNAMENTO)

 

AUTORIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI CHE SFRUTTANO LE FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI

In questa sezione viene brevemente illustrata la normativa relativa all'autorizzazione per la realizzazione di impianti che sfruttano le fonti energetiche rinnovabili. Le norme sono tutte riportate nella sezione NORMATIVA, raggiungibile anche dagli appositi link.

 

RIFERIMENTI NORMATIVI A LIVELLO NAZIONALE: 

Il decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, (Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili), definisce i regimi amministrativi per la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, per gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale degli stessi impianti, nonché per le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio dei medesimi impianti.

Il decreto prevede tre regimi amministrativi in base alla tipologia di intervento (Allegati A, B, C):

di competenza comunale

  • Attività libera (art. 7): interventi minori che non richiedono autorizzazione (interventi individuati nell’Allegato A).
  • Procedura Abilitativa Semplificata – PAS (art. 8): interventi di medio impatto, soggetti a una procedura semplificata (interventi individuati nell’Allegato B).

 

di competenza regionale

  • Autorizzazione Unica – AU (art. 9): interventi rilevanti che richiedono un procedimento completo di autorizzazione (interventi individuati nell’Allegato Allegato C)

 

Connesso alla disciplina di autorizzazione è anche il Decreto del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (MASE) del 21 giugno 2024 (Disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili), anche chiamato “Decreto Aree Idonee”, che, in attuazione all’art. 20 del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili), definisce i principi e i criteri omogenei per l'individuazione sul territorio nazionale, con successive leggi regionali, delle superfici e delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili.

Le semplificazioni previste per l'autorizzazione di impianti localizzati in aree idonee dall'articolo 22 del decreto legislativo 199/2021 sono:

  • il carattere obbligatorio e non vincolante del parere dell'autorità competente in materia paesaggistica, anche ai fini della VIA. Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere, l'amministrazione provvede comunque sulla domanda di autorizzazione (art. 22, comma 1, lett. a);
  • la riduzione di un terzo dei termini delle procedure di autorizzazione (art. 22, comma 1, lett. b).

 

RIFERIMENTI NORMATIVI A LIVELLO REGIONALE: 

La legge regionale 28 luglio 2025, n. 24, (Misure urgenti per l’individuazione di superfici e aree per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili, per la disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili e per la promozione dello sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili), in attuazione dell’articolo 1, comma 3, del d.lgs 190/2024, prevede l’adeguamento della Regione ai principi del medesimo d.lgs. e applica la disciplina in esso contenuta.

Per quanto concerne il procedimento di autorizzazione unica per gli impianti idroelettrici la Regione opta per l’applicazione del procedimento autorizzatorio unico di cui all’articolo 9 e allegato C del d.lgs.190/2024, demandando alla deliberazione della Giunta regionale dell’11 agosto 2025, n. 1133 (Approvazione del documento recante: “Procedimento regionale di autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio di impianti di produzione di energia da fonte idroelettrica con contestuale concessione di derivazione d’acqua e valutazione di impatto ambientale (VIA). revoca della DGR 9/2011”), la definizione di uno specifico procedimento in regime di autorizzazione unica, stante la peculiarità di tali tipi di impianti, per i quali occorre tenere adeguatamente in considerazione l’iter di rilascio della subconcessione.

 

Sono soggetti ad autorizzazione unica di competenza della Regione, e assoggettati al procedimento di cui alla sopracitata DGR 1133/2025:

  • impianti idroelettrici di potenza compresa tra 100 kW e 300 MW;

 

Sono soggetti ad autorizzazione unica regionale, secondo il procedimento previsto dall’art. 9 del d.lgs. 190/2024, gli interventi indicati nell’allegato C, sezione II, del medesimo decreto.

Qui di seguito sono riportati alcuni degli interventi che ricadono in tale ambito:

  • impianti fotovoltaici di potenza compresa tra 1 e 300 MW;
  • impianti solari termodinamici di potenza fino a 300 MW;
  • impianti eolici di potenza compresa tra 60 kW e 300 MW, nonché quelli posti all’interno di aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000;
  • impianti solari termici, con potenza compresa tra 10 e 300 MW, a servizio di edifici installati su strutture e pertinenze, posti fuori terra o collocati a terra o asserviti a processi produttivi;
  • impianti di cogenerazione con potenza compresa tra 2 e 300 MW, a servizio di edifici per la climatizzazione e l’acqua calda sanitaria, di cui all’art. 2 comma 1, lettera a) del d.lgs. 20/2007;

 

La medesima l.r. 24/2025, in attuazione all’articolo 20, comma 4, del d.lgs. 199/2021 e dell’articolo 3, comma 1 del così detto “Decreto Aree Idonee” (decreto del MASE del 21 giugno 2024), ha individuato le superfici e le aree idonee e non idonee all’installazione di impianti a fonti rinnovabili sul territorio regionale.

 

DOCUMENTAZIONE UTILE

 

Energia



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