ATTENZIONE!
NUOVO PORTALE PER L’INSERIMENTO DELLE ISTANZE DI ISCRIZIONE, AGGIORNAMENTO O RINNOVO DELLE WHITE LIST
Si informa che è attivo il nuovo portale, raggiungibile all’indirizzo internet https://portalewl.interno.gov.it/home, attraverso il quale devono essere compilate in modalità digitale le richieste di iscrizione, aggiornamento o rinnovo delle imprese pubblicate negli elenchi delle white list provinciali. Una volta inviata la richiesta la Prefettura competente riceverà in maniera automatica una comunicazione che le consentirà di inserire e istruire la richiesta all’interno della Banca Dati Nazionale Antimafia.
Nella Regione Valle d’Aosta le istanze relative alle white list saranno indirizzate, dal nuovo portale, direttamente alla Divisione Anticrimine – Ufficio antimafia - della Questura di Aosta, competente in materia di documentazione antimafia.
Con l’attivazione del nuovo portale tutte le nuove richieste d’iscrizione, aggiornamento o rinnovo di iscrizione nelle white list devono pertanto, da ora, essere inoltrate dall’operatore economico esclusivamente attraverso il suddetto Portale, fatta eccezione per le società costituite all’estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, per le quali, in assenza di codice fiscale e quindi di SPID, potrà continuare ad essere utilizzata l’attuale procedura.
Nuovo portale White list
WHITE LIST CONTRO LE INFILTRAZIONI MAFIOSE.
ELENCO DEI FORNITORI, PRESTATORI DI SERVIZI ED ESECUTORI
NON SOGGETTI A TENTATIVO DI INFILTRAZIONE MAFIOSA.
La legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione) e il D.P.C.M. del 18 aprile 2013 disciplinano l’istituzione, presso ogni Prefettura, dell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori maggiormente esposti a tale rischio (c.d. “White List”). Si tratta di un elenco di imprese nei confronti delle quali è stata preventivamente verificata la non soggezione al rischio di inquinamento mafioso che le Pubbliche Amministrazioni e gli altri soggetti di cui all’art. 83, commi 1 e 2 del Codice antimafia (D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159) devono obbligatoriamente consultare, per lo svolgimento delle verifiche antimafia richieste dalla legge, prima di sottoscrivere o autorizzare un contratto o un subcontratto, di qualsiasi importo, relativi alle attività elencate dall'art. 1, comma 53, della legge 190/2012.
Attività imprenditoriali iscrivibili nella White list:
L'art. 4-bis, comma 1, lett. a) e b) del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, ha modificato l'art. 1, comma 53, della legge 190/2012 che reca l'elencazione delle attività iscrivibili nell'elenco prefettizio, sopprimendo le lettere a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi e b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi e facendole confluire nella nuova categoria dei servizi ambientali (lettera i-quater). Sono inoltre state inserite nuove attività a rischio, alle lettere i-bis e i-ter, oltre alla già citata i-quater.
Pertanto, l'elenco aggiornato delle attività imprenditoriali per le quali è richiesta l'iscrizione nella White list è il seguente (art. 1, comma 53, della legge 190/2012 nuovo testo):
c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
e) noli a freddo di macchinari;
f) fornitura di ferro lavorato;
g) noli a caldo;
h) autotrasporto per conto di terzi;
i) guardiania dei cantieri;
i-bis) servizi funerari e cimiteriali;
i-ter) ristorazione, gestione delle mense e catering;
i-quater) servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti.
A seguito delle suddette modifiche legislative le imprese già iscritte nella White list o che si trovino ancora in fase istruttoria con riferimento alle attività di cui alle lettere a) e b) ora soppresse, sono state d'ufficio inserite nella sezione relativa alle attività di cui alla nuova lettera i-quater.
L’iscrizione è soggetta alle seguenti condizioni:
- assenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice Antimafia)
- assenza di tentativi di infiltrazioni mafiose tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell'impresa, desunti dal ventaglio delle fattispecie elencate dall'art. 84, comma 4 e dall'art. 91, comma 6, del medesimo Codice Antimafia.
Prefettura competente
La Prefettura della provincia dove l'impresa ha la propria residenza o sede legale.
Se l'impresa è costituita all'estero, la Prefettura della provincia dove l'impresa ha una sede stabile ai sensi dell'art.2508 c.c..
Se l'impresa è costituita all'estero senza sede stabile nel territorio dello Stato, la Prefettura nel cui elenco è richiesta l'iscrizione.
Nella Regione Valle d’Aosta l’iscrizione nella c.d. “White list”è disposta dai competenti uffici della Questura, cui deve essere presentata la relativa domanda per il tramite del Nuovo portale white list.
Procedura per l'iscrizione
Le imprese che operano nei settori sensibili e che intendono contrarre con la pubblica amministrazione devono richiedere l’iscrizione nella White list. A tal fine il titolare dell'impresa individuale ovvero il legale rappresentante della società deve collegarsi al Nuovo portale white list.
Si precisa che la richiesta di iscrizione nella White list non è necessariamente funzionale alla partecipazione o all’affidamento di una commessa pubblica, ma può essere formulata anche nella sola prospettiva di una futura partecipazione a procedure ad evidenza pubblica.
Esperite con esito favorevole le verifiche volte ad accertare l'insussistenza delle citate condizioni ostative, la Divisione polizia anticrimine dispone l'iscrizione dell'impresa nell'elenco, dandone contestuale comunicazione all’interessato. Nel caso in cui, invece, a seguito delle verifiche disposte emergano condizioni ostative, la Questura rigetta l'istanza di iscrizione dandone notizia all’interessato.
Si precisa che, stante quanto previsto dall’art. 1, comma 52 bis della legge 190/2012, l'iscrizione nella White list "tiene luogo della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria, anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali essa è disposta".
L’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa è pubblicato sul sito internet istituzionale della Regione Autonoma Valle d’Aosta nella sezione “Prefettura”.
Termine di validità dell’iscrizione e aggiornamento periodico dell’elenco.
L'iscrizione è valida per dodici mesi dalla data in cui è disposta, salvi gli esiti delle verifiche periodiche.
Al fine del rinnovo dell’iscrizione nella White list l'impresa deve comunicare alla Questura, per il tramite del Nuovo portale white list, almeno trenta giorni prima della data di scadenza della validità dell'iscrizione, l'interesse a permanere nell'elenco. L'impresa può richiedere di permanere nell'elenco anche per settori di attività ulteriori o diversi. Se presentata oltre tale termine, la manifestazione di interesse a permanere nella White list sarà considerata come nuova richiesta, con la conseguente cancellazione dell'impresa dall'Elenco imprese iscritte nella White list ed il contestuale inserimento della stessa nell'Elenco imprese richiedenti l'iscrizione nella White list.
Qualora l’impresa abbia comunicato l’interesse a permanere nell’elenco entro il termine di cui sopra ma gli accertamenti antimafia si protraggano oltre la data di validità dell’iscrizione nella White list, essa mantiene la propria efficacia e di ciò viene dato conto mediante la dicitura “In corso istruttoria per rinnovo iscrizione” nell’apposita colonna dell’elenco.
Si precisa altresì che l'impresa iscritta nell'elenco deve comunicare alla Questura, per il tramite del Nuovo portale white list qualsiasi modifica dell'assetto proprietario e dei propri organi sociali entro 30 giorni dalla data della modifica (adozione dell'atto o stipula del contratto che determina tali modifiche). Le società di capitali quotate in mercati regolamentati comunicano le variazioni rilevanti secondo quanto previsto dal testo unico di cui al D. Lgs. 24 febbraio 1998, n.58. La mancata comunicazione comporta la cancellazione dell'iscrizione.
Modalità di consultazione dell’elenco
La Stazione appaltante, qualora debba concludere un contratto in un settore sensibile, deve obbligatoriamente acquisire la documentazione antimafia attraverso la consultazione delle White list pubblicate sui siti delle Prefetture, verificando che l’impresa sia ivi iscritta (Elenco imprese iscritte nella White list).
Qualora dovesse riscontrare che l’impresa non risulta ancora iscritta, la stazione appaltante dovrà accertarsi che l’impresa abbia assolto all’onere di richiedere l’iscrizione, verificando la presenza della stessa nell’Elenco imprese richiedenti l’iscrizione nella White list e, successivamente, dovrà consultare la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia (BDNA), immettendo i dati relativi all’impresa, così come avviene in ogni altra situazione di ordinaria consultazione della piattaforma finalizzata al rilascio della documentazione antimafia.
Dalla data di consultazione della BDNA decorrerà il termine di 30 giorni previsto dall’art 92, commi 2 e 3 del Codice antimafia, maturato il quale la Stazione appaltante sarà legittimata a procedere alla conclusione o approvazione del contratto, anche in assenza dell’informativa antimafia liberatoria o dell’iscrizione in White list, fatte salve le cautele di legge previste in caso di successivo diniego dell’iscrizione.
In seguito alla consultazione della White list, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 3bis, comma 3 del D.P.C.M. del 18 aprile 2013, dovrà comunicare alla Questura di Aosta, tramite l’indirizzo PEC sopra riportato, gli estremi identificativi delle imprese in relazione alle quali ha acquisito la documentazione antimafia tramite consultazione dell’elenco.
DOCUMENTI SCARICABILI