Gestione dei corsi di apprendimento di tecniche di lavorazione artigianali

La Giunta regionale, con deliberazione n. 1412 in data 1/10/2015, ha approvato la semplificazione delle procedure amministrative che devono seguire gli enti organizzatori dei corsi per l'apprendimento di tecniche di lavorazione artigianali previsti dall'articolo 11 della legge regionale n. 2/2003 recante "Tutela e valorizzazione dell'artigianato valdostano di tradizione", oggetto dei Criteri per lo svolgimento dei corsi, approvati con deliberazione della Giunta regionale n. 1135 in data 31/07/2015, come segue:

- l'attestato di frequenza con profitto, previsto dall'articolo 4 dei criteri è sostituito dall'attestato di partecipazione e, pertanto, l'ammissione a ogni corso successivo al primo è vincolata all'acquisizione dell'attestato finale di partecipazione;

- la relazione finale sullo svolgimento del corso a cura dell'istruttore, prevista dall'articolo 2 dei criteri, è sostituita da una dichiarazione congiunta dell'ente organizzatore e dell'istruttore attestante la regolarità dello svolgimento del corso;

- la riduzione proporzionale del contributo, disposta dall'articolo 9 dei criteri, non si applica alle lavorazioni "ferro battuto" e "oggetti torniti" in quanto per le lavorazioni in discorso il numero minimo di allievi corrisponde anche al numero massimo consentito dai criteri;

- il programma dettagliato dei corsi di "pelle e cuoio" è il seguente:

  • caratteristiche e struttura della pelle,
  • la concia,
  • caratteristiche degli attrezzi e delle macchine per la sua lavorazione,
  • materiali di supporto,
  • disegno,
  • tecniche di modelleria,
  • prototipia,
  • tecniche di assemblaggio e cucitura,
  • imboccatura.
 



Torna su